CalabriaSUE Regione Calabria

Servizi

Scheda informativa attività

Titolo abilitativo edilizio: CILA Edilizia

Codice:  MP0003

Descrizione sintetica:  CILA Edilizia

Descrizione:  Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata sono individuati all'art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. La caratteristica peculiare dellaCILA è la natura residuale: la comunicazione è utilizzabile ogni qualvolta siamo dinanzi a un intervento non riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 6 (attività edilizia libera), dall’articolo 10 (attività edilizia soggetta al rilascio preventivo del permesso di costruire) e dall’articolo 22 (attività edilizie sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA). A titolo esemplificativo desumibile dalla tabella A, Sezione II, allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, sono soggetti a CILA: – gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio[4]; – il restauro e risanamento conservativo leggero, ossia non riguardante parti strutturali dell’edificio [5]; – gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio [6]; – le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato) [7]; – i movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali [8]; – la realizzazione di serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura [9]; – la realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.