Titolo abilitativo edilizio: SCIA Edilizia
Codice: MP0002
Descrizione sintetica: SCIA Edilizia
Descrizione: In materia edilizia la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è richiesta per gli interventi edilizi elencati nella Tabella A del D.lgs 222/2016. A titolo esemplificativo sono soggetti a SCIA edilizia: - gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo che comportano modifiche strutturali e ristrutturazione edilizia definita leggera; - le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; - le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. La SCIA può essere presentata dal proprietario dell'immobile o da avente titolo in base a valido negozio giuridico (es.: delega, procura, mandato da parte del proprietario) e costituisce titolo abilitativo immediato per l'avvio dell'intervento edilizio. I termini per la verifica della SCIA sono di 30 gg dalla data di presentazione della pratica, sulla base di quanto disposto dall'articolo 19 della Legge 241/90. Se è prevista l'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, l'interessato presenta, insieme alla SCIA, la relativa istanza con la necessaria documentazione. In quel caso la SCIA è CONDIZIONATA dall'acquisizione degli atti di assenso ed assume efficacia, come titolo abilitativo, dalla data di comunicazione di avvenuta acquisizione degli stessi, da parte del SUE. La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della segnalazione costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).