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Titolo abilitativo edilizio: CILA Edilizia Superbonus

Codice:  MP0016

Descrizione sintetica:  CILA Edilizia Superbonus

Descrizione:  Con il decreto semplificazione 77/2021 (convertito con la legge 108/2021) è stata operata la semplificazioni dei titoli edilizi richiesti per gli interventi che beneficiano della maxi-detrazione operata dallo stesso D.L. 77/202: non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo dell’edificio. Nel modello è sufficiente indicare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione oppure dichiarare che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Per facilatare la presentazione della CILA per gli interventi soggetti al bonus è stato approvato in Conferenza unificata il muovo modulo di CILA, operativo dal 5 agosto 2021 a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica. Altra semplificazione che arriva con il nuovo modello riguarda gli elaborati progettuali. L’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, e correlate norme statali e regionali, non deve essere presentato nessun elaborato progettuale: è sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento inserita direttamente nel modello. Ulteriore novità attiene all'attestazione dell'agibilità: ai sensi del nuovo comma 13-quinquies dell’articolo 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per gli interventi di cui alla CILA Superbonus non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001. La presentazione della CILA Superbonus, tuttavia, non comporta il superamento dell’acquisizione di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali. Ad esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D.Lgs n. 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto oppure per le opere di miglioramento sismico è necessario il deposito del progetto strutturale al Settore vigilanza sismica