Questa pagina consente di consultare la scheda informativa di uno dei procedimenti necessari per l’avvio della pratica.
Procedimento: Autorizzazione esecuzione opere e lavori su beni culturali
Descrizione: Il Codice dei beni culturali (D.lgs 42/2004) demanda alla Soprintendenza il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art. 21, c. 4) previa presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (art. 21, c. 5). I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono: - quelli per i quali sia stata effettuata con esito positivo la verifica di interesse; - quelli per i quali sia stato emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse; - i beni culturali, così come definiti all'art. 10, comma 1 del Codice aventi più di settanta anni e di autori non viventi finché non sia intervenuta la preventiva verifica di interesse. L'autorizzazione per interventi di edilizia è richiesta dal proprietario del bene culturale ed è rilasciata dal Soprintendente entro 120 giorni dalla richiesta (art. 22) e può contenere prescrizioni. Tale termine è sospeso se la Soprintendenza chiede chiarimenti o integrazioni progettuali oppure procede ad accertamenti di natura tecnica sul bene. Qualora gli interventi edilizi relativi a beni tutelati richiedano un'autorizzazione edilizia nelle forme semplificate previste dalle vigenti disposizioni urbanistiche, il richiedente deve produrre al Comune, all'atto della denuncia di inizio attività, la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza corredata dal relativo progetto. Nel caso di assoluta urgenza, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Codice, possono essere effettuati interventi provvisori indispensabili (come ad esempio puntellamenti, cerchiature, transennamenti ecc.) per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale dovranno essere tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione (art. 21 del Codice). Nei casi in cui si ricorra all'istituto della conferenza di servizi l'autorizzazione viene formalizzata con dichiarazione motivata, da acquisire al verbale della conferenza di servizi (art. 25). A partire dal 1 settembre 2015, per interventi di miglioramento sismico che riguardano singoli elementi strutturali oppure interventi di manutenzione straordinaria che prevedono lavorazioni edili con la struttura, la richiesta di autorizzazione ai lavori presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, deve essere corredata da una scheda sinottica dell'intervento (Circolare Ministeriale 30/04/2015, n. 15).