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    Questa pagina consente di consultare la scheda informativa di uno dei procedimenti necessari per l’avvio della pratica.

    Procedimento: Nulla Osta Vincolo Idrogeologico

    Descrizione:  Il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 ""Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", tuttora in vigore, sottopone a “vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque"" (art. 1). Il vincolo idrogeologico ha come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico dei versanti montani e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. Qualsiasi attività che comporti una trasformazione d'uso nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è soggetta ad autorizzazione (articolo 7 del R.D.L. n. 3267/1923). La Regione Calabria, in virtù della competenza attribuita dall’art. 61, comma 5 del D.lgs. 152/2006, ha disciplinato la materia, con la L.R. 45/2012 e con l'approvazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (P.M.P.F.). La Legge 221/2015 ha inserito la tutela dell’assetto idrogeologico nell’ambito del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, raccordandola così il procedimento edilizio, così come già previsto per la tutela di altri interessi pubblici (es. patrimonio culturale, paesaggistico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, ecc.). In particolare sono state apportate una serie di modifiche e integrazioni ad alcuni articoli del Testo Unico Edilizia e cioè: - spetta allo Sportello unico per l’edilizia (art. 5) anche l’acquisizione degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell’assetto idrogeologico; - l’esecuzione degli interventi ricompresi nell’attività edilizia libera (art. 6), così come quelli soggetti a CILA (art. 6-bis) devono comunque rispettare – oltre alle normative in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dei beni culturali e del paesaggio – anche le norme sulla tutela idrogeologica e di conseguenza l’obbligo dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente; - non si potrà formare il silenzio assenso in caso di inutile decorso del termine per il rilascio del permesso di costruire qualora l’immobile oggetto di intervento sia sottoposto a vincolo idrogeologico (art. 20, comma 8); - gli interventi realizzabili tramite Scia e Scia alternativa al Permesso di costruire, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela dell’assetto idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio della autorizzazione dell’autorità competente (artt. 22 e 23). Sulla base dell'entità dei lavori e di quanto definito dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate in Regione Calabria, per lavori che comportano movimenti terra, di entità uguale o inferiore a 50 m3, che siano diretti al mutamento di destinazione d’uso dell’area, il richiedente dovrà presentare dichiarazione indicandone la data di inizio. Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l’Area Territoriale non avrà prescritto ulteriori modalità, i lavori potranno essere eseguiti. Ai fini della realizzazione di lavori che comportano movimenti terra di entità maggiore di 50 m3 e fino a 500 m3, che siano diretti al mutamento di destinazione d’uso dell’area, ma che sono necessari per la realizzazione di opere, il richiedente dovrà presentare, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato, comprovanti che l’intervento medesimo non modifica l’assetto idrogeologico e la stabilità dei versanti, secondo quanto previsto dall’Art.1 del R.D. 3267/1923. Qualora entro sessanta giorni dalla domanda di autorizzazione l’Area Territoriale non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere eseguiti. La realizzazione di opere su terreni vincolati non boscati, diretti al mutamento di destinazione d’uso e che comportano movimenti di terra di entità superiore a 500 m3 è subordinata all’autorizzazione della competente Area Territoriale, previa presentazione di apposito progetto redatto da tecnico abilitato, comprovante che l’intervento medesimo non comporta modifica dell’assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, in conformità a quanto previsto dall’Art.1 del R.D.L 3267/1923. L’Area Territoriale potrà prescrivere ulteriori modalità di esecuzione dei lavori al fine di evitare i danni di cui al predetto art. 1 del R.D.L. 3267/23.