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    Questa pagina consente di consultare la scheda informativa di uno dei procedimenti necessari per l’avvio della pratica.

    Procedimento: Autorizzazione paesaggistica semplificata

    Descrizione:  L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice (Decreto legislativo 42/2004) che sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1). Dunque nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente (la Provincia o la Città Metropolitana) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. Non è possibile avviare i lavori prima di aver ottenuto l'autorizzazione. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4 così come modificato DL 70/2011). Il DPR 31/2017, ha individuato una serie di interventi di lieve entità per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica ""semplificata"". L’Amministrazione competente riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari e in caso di valutazione positiva inoltra l’istanza alla Soprintendenza competente entro 20 giorni. La Soprintendenza esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. A fronte di parere favorevole del Soprintendente, l’Amministrazione competente adotta il provvedimento in conformità al parere della Soprintendenza - che può contenere prescrizioni - e rilascia l’autorizzazione paesaggistica entro 10 giorni. In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest’ultima comunica ai richiedenti il preavviso di provvedimento negativo assegnando un termine di 15 giorni per la formulazione di eventuali proposte e del progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, ove ne ricorrano i presupposti, la Soprintendenza adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione.